In piena campagna referendaria, nel maggio di quest’anno, mentre diverse persone, realtà associative e partitiche si impegnavano a supportare il quinto quesito, in cui si chiedeva la riduzione degli anni di residenza da 10 a 5 per poter presentare la richiesta di cittadinanza, il parlamento, con la legge 74, introduceva importanti e urgenti (così era scritto nel titolo della norma) disposizioni proprio su questa materia.
Nel quasi totale silenzio, emergeva solo la decisione di limitare la trasmissione della cittadinanza per discendenza (il cosiddetto iure sanguinis) esclusivamente a chi, nascendo all’estero, aveva un genitore, un nonno o una nonna nati in Italia o, almeno, dotati di cittadinanza al momento della morte. A differenza dell’ormai tanto storica quanto superata legge 91 del 1992, che prevedeva l’aver avuto un antenato italiano, senza porre limiti a tale discendenza.
Un’urgenza, questa dello iure sanguinis, data dalle decine di migliaia di domande provenienti dall’America Latina che avevano messo in difficoltà vari uffici comunali e che (questo forse più importante per le relazioni governative) avevano preoccupato Trump: un numero crescente di discendenti di italiani utilizzano la domanda di cittadinanza e il conseguente passaporto per entrare negli USA, sottraendosi alle politiche del muro e dei respingimenti.
Ma della legge 74 faceva e fa parte anche un altro, non secondario, passaggio che ha mandato e continuerà a mandare sempre di più in tilt gli uffici comunali che dovranno attuare le disposizioni e che soprattutto pone un tema di costituzionalità che già sta dando vita a ricorsi.
La cittadinanza? Tra due anni puoi averla a partire da oggi
Fino alla legge 74 dello scorso maggio l’acquisizione della cittadinanza di figli e figlie di genitore straniero che si naturalizzava italiano era di fatto automatica. Si verificava la presenza sul territorio della persona minore e, al momento del giuramento, si procedeva in tal senso. Con la norma attuale, che ha avuto la necessità di essere spiegata da una circolare appositamente stilata dalla direzione del ministero dell’Interno per dare istruzioni operative ai comuni, non solo si limitano gli automatismi, ma si rafforzano i controlli e le attese, mettendo di fatto un diritto in stand by per un biennio.
Ora infatti la legge aggiunge dei requisiti tanto dettagliati quanto stringenti. La persona minore deve convivere effettivamente con il genitore al momento in cui lui/lei acquisiscono la cittadinanza. Ma il genitore deve dimostrare di “essere stato residente in Italia per almeno due anni continuativi successivamente al proprio acquisto della cittadinanza e prima della nascita del figlio”.
Gli uffici dovranno dunque non solo verificare i due anni di residenza di mamma e/o papà prima della sua nascita, ma anche dopo il giuramento. La cittadinanza quindi rimane di fatto sospesa, in attesa che passino questi due anni. Nel mentre il figlio/figlia rimane straniero con genitori italiani, di fatto non potrà, se dovesse diventare maggiorenne in quei due anni di sospensione, esercitare il diritto al voto, fare un Erasmus, far parte di una selezione nazionale sportiva, andare in gita all’estero con la propria classe.
Se, poi, tutto invece procede come previsto per legge che accade? Che il figlio/figlia consegue la cittadinanza a partire dalla data del giuramento del genitore. Cioè da due anni prima. Sembra una beffa e invece, per come è scritta la legge, è triste e incomprensibile realtà.
Nella circolare ministeriale, necessaria perché nella vaghezza della legge 74 le interpretazioni iniziavano a essere le più diverse, così come le richieste di prassi comuni, si esplicita come deve avvenire la trasmissione di cittadinanza iure sanguinis del figlio nato all’estero e in possesso di altra cittadinanza al momento del giuramento del genitore, così come si specifica che se il figlio è nato in Italia questo riconoscimento avviene sempre.
Il discrimine delle date di nascita rispetto alla residenza del genitore genererà ancora una volta famiglie dove ci saranno figli e figlie italiani e altri stranieri. Una linea di separazione per la quale già arrivano i ricorsi.