Dal 2023 il Sudan è attraversato da un conflitto tra le Forze armate sudanesi (SAF) e le Forze di supporto rapido (RSF), che ha provocato una gravissima crisi umanitaria, la distruzione di infrastrutture essenziali e lo sfollamento di milioni di persone.
Il controllo dell’estrazione, del commercio e del traffico illecito dell’oro rappresenta una delle principali fonti di finanziamento delle parti in conflitto e contribuisce a prolungare la guerra.
Secondo le informazioni raccolte da Fondazione Nigrizia ETS e da una rete di organizzazioni della società civile impegnate per la pace in Sudan, dal confronto tra le statistiche ufficiali sulle esportazioni sudanesi e quelle relative alle importazioni dei Paesi partner emergerebbe che ogni anno tra il 50 e il 70 per cento dell’oro prodotto in Sudan viene commercializzato illegalmente. La produzione complessiva sarebbe pari a circa 70 tonnellate annue, per un valore stimato tra 9 e 12 miliardi di dollari.
Le RSF farebbero uscire l’oro dal Sudan prevalentemente attraverso il Ciad, la Libia e il Sud Sudan, anche mediante successive triangolazioni attraverso Kenya e Uganda, mentre le SAF utilizzerebbero soprattutto le rotte che attraversano l’Egitto e, in misura minore, l’Eritrea.
Nonostante la diversità delle rotte, una quota significativa dell’oro avrebbe come destinazione finale gli Emirati Arabi Uniti, dove il metallo verrebbe raffinato e reimmesso nel mercato internazionale con una diversa indicazione di provenienza.
Secondo i dati riportati nella medesima documentazione, nel solo 2025 la Svizzera avrebbe importato dagli Emirati Arabi Uniti circa 420 tonnellate di oro, rispetto alle circa 150 tonnellate del 2024, divenendo la principale destinazione dell’oro riesportato da Dubai.
La raffinazione e la trasformazione dell’oro in Paesi terzi possono rendere particolarmente difficile l’individuazione della sua effettiva origine e consentire che oro estratto in zone di conflitto entri nei mercati europei attraverso complesse triangolazioni commerciali.
Il regolamento (UE) 2017/821 ha introdotto obblighi in materia di dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento per gli importatori dell’Unione di stagno, tantalio, tungsteno, dei loro minerali e di oro originari di zone di conflitto o ad alto rischio, le cosiddette Conflict-Affected and High-Risk Areas (CAHRA).
La documentazione trasmessa all’Autorità nazionale competente italiana chiede, in particolare, chiarimenti sui quantitativi di oro importati con origine dichiarata negli Emirati Arabi Uniti e in Svizzera, sulle modalità di verifica dell’origine effettiva del metallo e sulle procedure adottate per impedire l’ingresso nel mercato europeo di oro proveniente dal Sudan attraverso Paesi intermediari.
La natura transnazionale delle rotte dell’oro e il ruolo svolto da Paesi terzi rendono necessario affiancare ai controlli nazionali un rafforzamento dell’azione diplomatica italiana e del coordinamento in sede europea e internazionale.
Si chiede di sapere:
- quali informazioni abbia il Governo sui flussi di oro potenzialmente riconducibili al Sudan che, attraverso gli Emirati Arabi Uniti, la Svizzera o altri Paesi terzi, raggiungono il mercato italiano ed europeo;
- se il Ministro interrogato abbia affrontato, o intenda affrontare, nei rapporti bilaterali con gli Emirati Arabi Uniti e con la Svizzera, la questione della tracciabilità dell’oro e del rischio che le rispettive filiere di raffinazione e riesportazione siano utilizzate per occultare l’origine sudanese del metallo;
- quali iniziative intenda promuovere nelle competenti sedi dell’Unione Europea affinché siano rafforzati lo scambio di informazioni tra gli Stati membri, i controlli sulle triangolazioni commerciali e la verifica dell’origine effettiva dell’oro raffinato o trasformato in Paesi terzi;
- se il Governo intenda sostenere l’introduzione di più efficaci meccanismi europei di tracciabilità, trasparenza e pubblicazione dei dati relativi agli importatori e alle raffinerie, nonché misure restrittive nei confronti delle società e degli intermediari coinvolti nel commercio dell’oro che finanzia le parti responsabili del conflitto sudanese;
- se intenda promuovere, in coordinamento con le altre amministrazioni competenti, una verifica sull’effettiva applicazione da parte degli importatori italiani degli obblighi di due diligence previsti dal regolamento (UE) 2017/821, con particolare riferimento all’oro dichiarato come proveniente dagli Emirati Arabi Uniti, dalla Svizzera o da altri rilevanti Paesi di transito e raffinazione.