Algeria: il nuovo Codice penale rafforza la repressione - Nigrizia
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La riforma in vigore dal 5 maggio
Algeria: il nuovo Codice penale rafforza la repressione
Gli emendamenti approvati prevedono pesanti sanzioni contro chi divulga documenti riservati sui social network o all'estero e chi mina la morale dell'esercito. Nessuna modifica gli articoli relativi al reato di terrorismo e minaccia all’unità nazionale che si prestano a un’ampia interpretazione di ciò che è “atto terroristico o eversivo”
09 Maggio 2024
Articolo di Nadia Addezio
Tempo di lettura 4 minuti

Più che preoccupazione, quella del regime algerino guidato da Abdelmadjid Tebboune e sostenuto dal sempiterno esercito nazionale sembrerebbe una vera e propria ossessione verso la sicurezza dello stato. A solleticare questa idea, la riforma del Codice penale entrata in vigore il 5 maggio.

Pubblicata in Gazzetta ufficiale il 30 aprile, l’ordinanza n. 24-06 del 28 aprile 2024 modifica e integra l’ordinanza n. 66-156 dell’8 giugno 1966 che reca il Codice penale, adottando degli emendamenti che potrebbero ledere ulteriormente alcuni diritti fondamentali.

Come l’articolo 63bis che prevede che sia accusato di tradimento e punito con l’ergastolo “ogni algerino che rivela informazioni riservate o documenti relativi alla sicurezza nazionale e/o difesa nazionale e/o l’economia nazionale attraverso i social network a vantaggio di un paese straniero o di uno dei suoi agenti”.

Lo segue l’articolo 63bis 1 che punisce con una reclusione da 20 a 30 anni “chiunque riveli informazioni riservate […] al fine di nuocere agli interessi dello Stato algerino o alla stabilità delle sue istituzioni”. Rispetto a questi due articoli, è immediato ricordare i casi del giornalista Mustapha Bendjama e del ricercatore in geopolitica Raouf Farrah.

Sono previste sanzioni anche per chi intenda offendere la morale dell’Esercito popolare nazionale o altri corpi di sicurezza “per danneggiare la difesa o la sicurezza del paese” (art.75).

Definizione vaga di terrorismo

E poi, nonostante gli appelli lanciati a dicembre dalla relatrice speciale ONU per i difensori dei diritti umani, Mary Lawlor, affinché fossero modificati gli articoli del Codice penale relativi al reato di terrorismo e minaccia all’unità nazionale, le richieste non sono state esaudite.

Infatti, articoli controversi come l’87bis sono rimasti intatti: introdotto nel giugno 2021 con l’ordinanza n. 21-08, tale articolo dilatò la definizione di “terrorismo”, ritenendo atto terroristico o sabotaggio “qualsiasi atto volto alla sicurezza dello Stato, all’unità nazionale, alla stabilità e al normale funzionamento delle istituzioni […]”.

Il Cairo Institute for Human Rights Studies nel Global study on the impact of counter-terrorism measures on civil society and civic space in Algeria faceva presente come questa definizione rappresentasse uno dei maggiori dilemmi legali per delimitare lo status penale delle persone classificate come terroriste.

Ai sensi dell’articolo 87bis, dell’87bis 3 – relativo all’affiliazione a organizzazioni “il cui scopo o attività rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 87bis” e che punisce con l’ergastolo – e dell’87bis 13 – riguardante l’elenco nazionale di individui ed entità (supposte) terroristiche – molti/e attivisti/e e giornalisti/e sono stati/e arrestati e si trovano in prigione.

Caso Bouraoui

L’articolo 175bis 1 sembrerebbe essere un chiaro riferimento all’affaire Amira Bouraoui. In particolare, si legge nel testo di legge che “è punito con la reclusione da 1 a 3 anni e con la multa da 100mila a 300mila dinari algerini lo straniero algerino o residente che lascia il territorio nazionale in modo illecito o che tenti di farlo, sottraendo l’identità altrui durante il transito […] o utilizzando documenti falsificati o qualsiasi altro mezzo fraudolento […]”.

Al paragrafo 2 si fa presente che sarà punito “chiunque agevoli o tenti di agevolare, direttamente o indirettamente, gli atti citati dal presente articolo”. Viene introdotta una novità all’articolo 5bis 7, ovvero il braccialetto elettronico per sorvegliare i detenuti, in sostituzione della pena detentiva, che abbiano commesso un reato che non superi i 5 anni di reclusione.

Antefatti della riforma 

Nella 41esima sessione dell’Esame Periodico Universale (UPR), a novembre 2022, il ministro della Giustizia Abderrachid Tebbi presentava il Rapporto nazionale dell’Algeria sui diritti umani nel paese. In tale occasione, gli USA chiesero l’abrogazione dell’articolo 87bis c.p e il rilascio dei detenuti d’opinione.

Tebbi rispose – riporta il giornale algerino TSA – che: «Il terrorismo sfrutta gli spazi di libertà e talvolta usa la facciata dei diritti umani. L’Algeria considera la lotta al terrorismo come una guerra per la difesa della democrazia e dei diritti umani, e non per limitarli».

Sulla base di queste convinzioni, a febbraio scorso fu adottato dall’Assemblea popolare nazionale (APN, la camera bassa del parlamento) il disegno di legge che modifica e integra l’ordinanza n.66-156 sul Codice penale.

Il ministro Tebbi presentò a marzo una proposta di modifica, prefissandosi l’obiettivo di «modernizzare il Codice penale per rispondere meglio alle sfide attuali in termini di sicurezza e giustizia», riporta El Watan. Il 2 aprile scorso, il Consiglio della nazione (la camera alta) ha adottato il testo di legge.

La Commissione Affari Giuridici del Consiglio ha detto della riforma: «è di grande importanza nel processo di costruzione della nuova Algeria che avanza a passi sicuri verso l’effettiva consacrazione dello Stato di diritto […] e che ha permesso di istituire un sistema di garanzia della tutela dei diritti e delle libertà».

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